COME SI DIVENTA GIORNALISTA?
COME SI DIVENTA GIORNALISTA?

Come si diventa giornalista? La professione è regolata dalla legge 69 del 1963. Non è necessaria la laurea, è sufficiente la licenza di scuola media superiore. I giornalisti si dividono in professionisti e pubblicisti. È professionista chi esercita in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista. È pubblicista chi svolge attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercita altre professioni o impieghi.

Per diventare professionista e iscriversi nel relativo elenco, è necessario: A) svolgere il praticantato (18 mesi presso una redazione giornalistica) o frequentare una scuola di giornalismo (biennale) riconosciuta dall’Ordine. Nel primo caso è necessario frequentare anche uno dei corsi di formazione o preparazione teorica (anche “a distanza”), della durata minima di 45 ore, promossi dal consiglio nazionale o dai consigli regionali dell’ordine B) superare l’esame di idoneità professionale. Il praticante deve sostenere la prova di idoneità professionale entro 3 anni dalla data di iscrizione nel registro dei praticanti.

Per iscriversi nell’elenco dei pubblicisti è necessario aver svolto un’attività giornalistica continuativa e regolarmente retribuita, per almeno due anni e comprovarlo con elenco di articoli, giustificativi fiscali e dichiarazione del direttore responsabile su carta intestata.

I free lance: chi è già iscritto all’albo come pubblicista e svolge attività giornalistica da almeno tre anni, con rapporti di collaborazione coordinata e continuata, con una o più testate qualificate allo svolgimento della pratica giornalistica, può chiedere al consiglio regionale dove risiede l’iscrizione al registro dei praticanti e sostenere l’esame. È obbligatoria l’iscrizione all’istituto di previdenza.

L’esame prevede una prova scritta e una orale. Lo scritto (che solo dal 2009 viene svolto con il computer, in precedenza con la macchina per scrivere) consiste: A) nella sintesi di un articolo in un massimo di 30 righe di 60 caratteri ciascuna, per un totale di 1.800 battute; B) nello svolgimento di una prova di attualità e di cultura politico-economico-sociale riguardante l’esercizio della professione (questionari a risposta aperta); C) nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interni, esteri, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla commissione. L’articolo non deve superare le 45 righe da 60 caratteri ciascuna per un totale di 2.700 battute compresi gli spazi. L’orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza di: elementi di storia del giornalismo; elementi di sociologia e di psicologia dell’opinione pubblica; tecnica e pratica del giornalismo; ordinamento giuridico della professione di giornalista e norme contrattuali e previdenziali; norme amministrative e penali concernenti la stampa; elementi di legislazione sul diritto di autore; etica professionale; elementi di diritto pubblico. Comprende anche la discussione di un argomento di attualità, liberamente scelto dal candidato e anticipato in forma scritta con una tesina (5500/6000 battute).

La commissione di esami è composta da due magistrati, designati dal presidente della Corte d’appello di Roma, e da cinque giornalisti professionisti, iscritti nel relativo elenco da non meno di dieci anni, non facenti parte del Consiglio nazionale o di Consigli regionali, dei quali almeno quattro esercitino la propria attività presso quotidiani, periodici, agenzie di stampa e presso un servizio giornalistico radiotelevisivo, in ragione di uno per ciascuno di detti settori di attività. Il segretario della commissione è scelto tra professionisti iscritti nel relativo elenco da almeno cinque anni. La commissione non può esaminare un numero di candidati superiore a 400. Se supera lo scritto un numero superiore vengono create delle sottocommissioni.

I Consigli provvedono alle iscrizioni all’Albo professionale e alle cancellazioni – hanno poteri di vigilanza per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e contro l’esercizio abusivo della professione – garantiscono l’osservanza delle norme di etica professionale, «vigilando sulla condotta e sul decoro degli iscritti» e adottando provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro o alla dignità professionale o di fatti che compromettano la propria reputazione e la dignità dell’ordineLe sanzioni sono: – l’avvertimento viene inflitto nel caso di abusi o mancanze di lieve entità e consiste nel richiamo del giornalista all’osservanza dei suoi doveri; – la censura, è connessa ad abusi o mancanze di grave entità e consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata; – la sospensione dall’esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l’iscritto abbia compromesso, con la sua condotta, la propria dignità professionale; – la radiazione è diretta a sanzionare la condotta dell’iscritto che abbia gravemente compromesso la dignità professionale sino a renderla incompatibile con la permanenza nell’Albo. La legge prevede la reiscrizione, su domanda dell’interessato, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.


Data: 21/01/2012