Divieto fuoripista Livigno
Divieto fuoripista Livigno

VIETATO IL FUORIPISTA, AD ECCEZIONE DELLE GUIDE ALPINE E LORO CLIENTI Nr. 38 Registro Ordinanze Prot. 3533 cat.  IX/4 Responsabile del procedimento: Comandante Cristoforo Domiziano FRANZINI OGGETTO: Regolamentazione dello sci, in pista e fuoripista, sulle aree sciabili del Comune di Livigno (SO). ORDINA Vista la precedente Ordinanza nr. 30  - Prot.  1841 cat.  IX/4 del 19 gennaio 2010, avente ad oggetto “Modifica regolamentazione dello sci sulle aree sciabili del Comune di Livigno (SO).- Revoca parziale dell’Ordinanza n. 176 del 30 dicembre 2009”; Viste le condizioni del manto nevoso caratterizzato dalla presenza di soffici lastroni da vento, che sono spesso mascherati da uno strato di neve a debole coesione superficiale oltre a cumuli creati dalle precipitazioni nevose che stanno interessando questi giorni, con un consolidamento debole su molti pendii ripidi, in particolare in conche, avvallamenti ed in prossimità delle dorsali con possibile distacco di valanghe a lastroni con debole sovraccarico; Visto l’ultimo bollettino nivometeorologico emesso dal Centro Nivometerologico di Bormio (SO) che indica un pericolo 3 (MARCATO) su tutti i settori; Vista la grande affluenza sulle piste di sci del Comune di Livigno (SO), di turisti e non, ed in particolare di bambini, snowbordisti, telemarkisti e sciatori in genere, di ogni livello e capacità; Ritenuto necessario adeguare la disciplinare sulla circolazione degli stessi fuori e sulle piste di sci, in conformità a quanto disposto dalla legge 24 dicembre 2003 n. 363 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”, legge quadro in materia che riprende ed attualizza la regolamentazione internazionale unificata, approvata dal Congresso della F.I.S. di Beiruth nel 1967 e quindi ufficialmente adottata dalla F.I.S.; Ritenuto necessario, per una maggiore sicurezza ed incolumità pubblica, regolamentare la circolazione di tutti gli sciatori sulle piste da sci del Comune di Livigno (SO), vietando la loro circolazione fuori pista, visto l’elevato pericolo di slavine nei pressi e sopra le piste da sci stesse; Visto il “Decalogo  comportamentale dello sciatore”, il quale in copia si allega alla presente; Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 dicembre 2005” Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate – Decalogo dello sciatore”; Visto il Regolamento Regionale 6/12/2004 n. 10 della Regione Lombardia; Visti gli articoli  50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; Visto l’articolo 34 del vigente Statuto; ORDINAI. Per i motivi esposti in premessa, dalla data odierna, è disposta la revoca Ordinanza nr. 30  - Prot.  1841 cat.  IX/4 del 19 gennaio 2010, avente ad oggetto “Modifica regolamentazione dello sci sulle aree sciabili del Comune di Livigno (SO).- Revoca parziale dell’Ordinanza n. 176 del 30 dicembre 2009”; II. Su tutte le aree sciabili del Comune di Livigno si prescrive quanto segue: Segue Ordinanza n. 38 del 18 febbraio 2010 1. Tutti gli sciatori, qualunque sia la disciplina praticata (sci, carving, snowboard, telemark, ecc….), devono attenersi al “Decalogo comportamentale dello sciatore”, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 2. Dalla data odierna, fino alla revoca della presente, all’interno delle aree sciabili del Comune di Livigno (SO),  servite da impianti di risalita, è vietato lo sci fuori pista in ogni sua specialità, ad esclusione delle guide alpine  italiane e straniere abilitate (art. 4 della Legge 2/1/1989, n 6 ”Ordinamento della professione della guida alpina” e  degli artt. 20-26 ”Regolamento regionale 6/12/2004 n. 10” ) e delle persone accompagnate dalle stesse, sotto la responsabilità delle medesime guide alpine; 3. Tutti gli impianti di risalita devono essere dotati della segnaletica, conforme a quella prevista dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20.12.2005, nonché di cartelli, di adeguate dimensioni, scritti con caratteri ben visibili e facilmente comprensibili in lingua italiana – tedesca – inglese e francese, che riportino il decalogo sopra-citato, il divieto di che trattasi, nonché le sanzioni che verranno applicate. Tali cartelli devono essere posizionati sia alla partenza (nelle immediate vicinanze degli apparecchi di controllo delle tessere skipass) sia nella zona d’arrivo o di sganciamento di ogni impianto, nella posizione più visibile agli utenti; 4. Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione da € 50,00 a € 500,00, con ammissione del pagamento della stessa in misura ridotta nella somma di € 100,00, entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi della L. 689/81 e successive modificazioni;Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza: - al messo comunale per la notificazione, da eseguirsi a tutti i concessionari degli impianti di risalita-  All’Ufficio di Polizia Locale, di concerto con la Stazione dei Carabinieri di Livigno (SO) e con il Corpo della Polizia di Stato, presente sul territorio per assicurare il soccorso sulle piste, di vigilare sull’esecuzione della presente ordinanza ed irrogare le sanzioni previste in caso di inosservanza delle stesse. Dalla Casa Comunale, lì 18 febbraio 2010 IL SINDACO Silvestri Attilio Lionello

Data: 21/02/2010