Registro di Bigenitorialit? anche nei comuni valtellinesi?
Registro di Bigenitorialità anche nei comuni valtellinesi?

Per il Comune di Trento è realtà: il 25 novembre appena trascorso è stato presentato ufficialmente il Registro di Bigenitorialità, istituito grazie a una delibera dei consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle. Nel corso della conferenza stampa è stato altresì il disegno di legge provinciale con cui il consigliere Filippo Degasperi invita la Provincia Autonoma di Trento ad adoperarsi affinché il Registro della Bigenitorialità sia adottato da tutti i Comuni trentini.

La notizia ha avuto eco in tutta Italia, tanto che alcuni genitori separati stanno scrivendo ai sindaci delle loro cittadine per veder istituito il Registro.

Per la cronaca, Parma è stata la prima città in Italia ad istituire un registro per affermare il diritto alla “bigenitorialità” (nel 2014) e altri comuni si sono mossi in questa direzione, ma sembra rimanere un tabù parlarne.

Ma a cosa serve il “Registro di Bigenitorialità? A spiegarlo un papà nella sua lettera al sindaco di Roccapiemonte, in provincia di Salerno (che pubblichiamo nelle discussioni qui a fianco) e a fargli eco un padre valtellinese: “I problemi che scaturiscono sono sempre di natura conflittuale, nel mio caso specifico visto che la madre non comunica nulla con l’istituzione del Registro di Bigenitorialità avremmo la possibilità di sapere tutto ciò che riguarda i nostri figli a partire da asilo/scuole, esami medici, iscrizioni dì qualunque natura”.

In effetti, se un padre riconosce un figlio e questo viene affidato dal Tribunale alla madre (o viceversa) non ha diritto di recepire tutte le informazioni che vorrebbe, o sarebbe meglio affermare dovrebbe, soprattutto se tra i due le diatribe continuano. Con il registro, il minore risulta domiciliato nella residenza di entrambi i genitori, e possono ricevere entrambi tutte le comunicazioni pubbliche (salute, scuola o amministrazione) che lo riguardano. 


Data: 30/11/2016
 
30/11/2016, 15:05
L’Italia riconosce questo diritto

La “bigenitorialità” è un principio consolidato da tempo in altri ordinamenti europei ed è presente anche nella “Convenzione sui diritti dei fanciulli” sottoscritta a New York il 20.11.1989 e resa esecutiva in Italia con L. 176 del 1991.

In Italia, la legge 54/2006, riconosce il principio della bigenitorialità attraverso l’affido condiviso, per i figli di coppie separate anche non sposate. L’art. 337 ter del Codice Civile dice testualmente: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare i rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale”.

cristina culanti


Autore dal
27/10/2021